Il tempo stringe per chi intende sottrarsi all’addebito automatico del canone Rai nella bolletta elettrica: la scadenza per inviare la dichiarazione di esonero è fissata al 30 giugno 2025. Solo chi non possiede un televisore può beneficiarne, a condizione che rispetti le modalità e i tempi stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
A chi spetta l’esonero: requisiti e condizioni da rispettare
Solo i titolari di utenze elettriche ad uso domestico, che non possiedono apparecchi televisivi e nemmeno convivono con persone che ne detengono uno, possono evitare il prelievo. La dichiarazione sostitutiva, da presentare ogni anno, attesta l’assenza del televisore in tutte le abitazioni dove risulta attiva una fornitura elettrica intestata al dichiarante. Vale anche se l’apparecchio è intestato a un familiare o convivente, purché residente all’interno dello stesso nucleo anagrafico.
Nel concetto di famiglia anagrafica rientrano legami di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o convivenza affettiva, a condizione che le persone vivano abitualmente nello stesso Comune.
Anche gli eredi, nel periodo di intestazione temporanea dell’utenza di un defunto, possono presentare la dichiarazione se non è presente alcun televisore.
Quando inviare la dichiarazione e cosa cambia in base alla data
La finestra utile per ottenere l’esonero sul secondo semestre dell’anno (luglio-dicembre 2025) si chiude il 30 giugno. Chi perde questa scadenza, ma presenta la richiesta tra il 1° luglio 2025 e il 31 gennaio 2026, potrà comunque essere esentato per tutto l’anno successivo.
Istruzioni operative: dove trovare il modulo e come trasmetterlo
Il modulo da compilare è disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta del modello con il “Quadro A”, in cui il contribuente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la mancanza di qualsiasi apparecchio televisivo riconducibile a sé o al proprio nucleo anagrafico.
Sono previste diverse modalità di invio:
- via web, utilizzando l’apposita applicazione dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite intermediari abilitati come CAF o commercialisti;
- via PEC, con firma digitale, all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
- con raccomandata senza busta alla Direzione Provinciale I di Torino – Casella Postale 22 – 10121 Torino, allegando una copia del documento d’identità.
Cosa fare in caso di variazioni: nuovo TV o doppio pagamento
Chi acquista un televisore dopo aver dichiarato la non detenzione deve aggiornare la propria situazione compilando il “Quadro C” dello stesso modello. Il canone tornerà ad essere addebitato dal mese in cui viene trasmessa la nuova comunicazione.
In caso di doppia intestazione – ad esempio se un altro componente del nucleo familiare già paga il canone – è possibile evitare la duplicazione compilando il “Quadro B”, indicando il codice fiscale del soggetto già pagante e la data di ingresso nel nucleo. Questa procedura, a differenza del “Quadro A”, non richiede aggiornamento annuale.
Rimborsi e cessazione dell’addebito
Se l’addebito è già avvenuto nonostante l’assenza dei requisiti, è possibile chiedere il rimborso utilizzando l’apposito modulo, sempre tramite l’Agenzia delle Entrate. Una volta accolta la dichiarazione, l’interruzione dell’addebito avviene a partire dalla prima rata utile.




